venerdì, Maggio 23, 2025 Anno XXI

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Ogni partita pesa il doppio da ora in poi perché i margini per recuperare o incrementare si fanno sempre più stretti. Un passo falso si paga caro, una gara sbagliata si paga cara, soprattutto quando gli avversari hanno un ammortizzatore ‘sociale’ che gli consente di passare assai di rado alla cassa. Continua >>

da legaseriea.it

lega calcio serie AL’Alta Corte di Giustizia ha respinto il ricorso presentato il 15 febbraio 2014 dalla A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell’esecuzione, l’annullamento e comunque la riforma/revisione della decisione con cui il Giudice Sportivo aveva comminato alla società ricorrente l’ammenda di euro 50.000, con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione della sanzione comminata con provvedimento del 21 ottobre 2013 (CU 63).

Inoltre, l’Alta Corte ha respinto l’istanza cautelare urgente proposta dalla società A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell’esecuzione, l’annullamento e comunque la riforma/revisione della decisione con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l’ammenda di euro 80.000 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori, ex art. 18, lett. e), GCS.

da legaseriea.it

lega calcio serie AAmmenda di € 50.000,00 e diffida: alla Soc. ROMA per avere un consistente gruppo di suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, verso le ore 20, tentato di abbattere, dall’interno e dall’esterno, un cancello attiguo ai tornelli d’ingresso allo stadio, scagliando tavolini e cassonetti contro le Forze dell’Ordine intervenute; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e numerosi petardi e bengala sul terreno e nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

IL SIGNOR MALAVENTURA

 

Quelli come me che hanno un certo numero di primavere alle spalle, si ricorderanno certamente del Signor Bonaventura che era un personaggio dei fumetti nato nel 1917 dalla fantasia di Sto (Sergio Tofano) ed apparso sulle pagine del Corriere dei Piccoli per svariati decenni fino al 1953. Bonaventura, pupazzo dalla caratteristica marsina e bombetta rossa, i larghi pantaloni bianchi ed il fedele cane bassotto al fianco, era lo strampalato eroe di gaie avventure che lo vedevano quasi sempre squattrinato all’inizio e milionario alla fine ma siccome era enormemente generoso, quel milione lo donava a chi ne aveva più bisogno e così ritornava squattrinato ma felice. Continua >>