lunedì, Luglio 14, 2025 Anno XXI


da legaseriea.it

lega serie AGara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI

Il Giudice Sportivo,

  • letta la relazione dei collaboratori della Procura federale;
  • rilevato che, verso il 39° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Roma, collocati nel settore dello stadio denominato “curva sud”, indirizzavano ad un calciatore di altra Società grida e cori insultanti, espressivi di discriminazione razziale;
  • valutata la pervicace e specifica recidività in tal i biasimevoli comportamenti (cfr CU 69 del 29/10/2012, CU 150 del 19/2/2013 e CU 215 del 13/5/2013), nonostante la formale diffida inflitta in occasione della precedente gara di campionato;
  • ricorrendo le circostanze attenuanti di cui all’art.13 n.2, lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza;
  • visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n.1 lettera e) CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “curva sud” privo di spettatori.

PREMIO DI CONSOLAZIONE

 

 

Come in tutte le gare, c’è sempre un premio di consolazione che viene assegnato a chi non ha vinto i primi premi. Il nostro esiguo premio è quello di aver superato i caciottari nell’ultima giornata di campionato. Ben poco per consolarci ma ….. meglio che niente! Del resto, come recita il cartello qui a sinistra, ci hanno angosciati per un’intera stagione e questa è la degna fine che hanno fatto ….. stavolta devono alzare loro la testa e guardarci! Continua >>

Si giocava ieri sera la partita di andata della supercoppa di legapro fra le vincitrici Continua >>

Undici anni di sofferenza cancellati in novanta minuti di spasmodica attesa. Continua >>