sabato, Aprile 20, 2024 Anno XXI

Associazione: Chi siamo

Lo Statuto

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata – Scopi

Articolo 1

Denominazione e sede

E’ costituita una Associazione denominata “CORE DE ROMA”. L’Associazione ha sede legale in Roma, via Scimonelli snc.

Articolo 2

Scopo

L’Associazione “CORE DE ROMA” è una associazione apolitica ed asindacale costituita senza fini di lucro, si propone come scopi:

a) la promozione e lo sviluppo, attraverso la collaborazione e lo scambio di esperienze tra i soci partecipanti, della passione sportiva per la squadra di calcio della A.S. Roma nel rispetto della normale etica e della educazione civica e sportiva nonché nel pieno rispetto delle leggi dello Stato;

b) la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento di attività volte a favorire lo studio e la divulgazione delle tradizioni culturali e popolari della città di Roma;

c) la preparazione, l’organizzazione e la partecipazione a meetings e manifestazioni di carattere sportivo con l’utilizzo di attrezzature e/o materiali propri o altrui;

d) la promozione lo sviluppo delle attività dell’associazione attraverso l’omonimo sito internet nonché attraverso la pubblicazione e/o distribuzione di periodici, di materiale propagandistico dell’Associazione (gadgets, abbigliamento etc….), a beneficio dei propri soci e di tutti gli eventuali soggetti interessati anche non soci;

e) la preparazione e l’organizzazione di iniziative di carattere turistico anche connesse con eventi sportivi cui partecipa l’A.S. Roma;

f) la preparazione, l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali in genere.

Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica privata, locale, nazionale od internazionale, nonché collaborare con organismi movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini dell’Associazione. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell’Associazione.

Titolo II

Ammissione, diritti e obblighi, recesso ed esclusione dei soci

Articolo 3

Soci

Hanno titolo a partecipare all’Associazione tutte le persone, tifosi e/o simpatizzanti della A.S. Roma Calcio, interessati al perseguimento degli scopi dell’Associazione e/o impegnati nell’espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell’Associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell’Associazione medesima.

I soci si dividono in:

– Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e sono richiamati nell’atto costitutivo;

– Sostenitori: sono coloro i quali avendo interesse alle attività della Associazione, richiedono di essere ammessi all’Associazione;

– Onorari: sono le persone fisiche e/o giuridiche e, comunque, tutti coloro che sono in grado di garantire un apporto qualificante all’Associazione nel perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 2 ovvero che si sono particolarmente distinti operando a favore dell’Associazione.

Articolo 4

Ammissione dei Soci

Potranno essere soci della Associazione tutti coloro che presenteranno apposita domanda, indirizzata al Presidente dell’Associazione.

Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione a maggioranza.

L’adesione ha effetto solo a seguito della deliberazione di ammissione e del versamento della quota associativa.

L’ammissione dei soci onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene deliberata dal Consiglio direttivo

Articolo 5

Obblighi e diritti dei Soci

I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

I soci, ad eccezione dei soci onorari, hanno l’obbligo di versare le quote associative annuali e le eventuali quote straordinarie deliberate dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative nonché i soci onorari, hanno diritto di voto nelle assemblee dell’Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione nonché di ricevere le prestazioni che formano oggetto dell’attività della medesima.

Articolo 6

Recesso ed esclusione dei Soci dall’Associazione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per recesso del socio stesso ovvero per l’esclusione dello stesso dall’Associazione.

Ciascun socio può recedere dall’Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima.

Ciascun socio, con delibera del Consiglio direttivo, potrà essere escluso dall’Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

a) per mancato versamento delle quote associative annuali o delle quote straordinarie;

b) per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;

c) per il compimento di atti contrari agli scopi dell’Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell’Associazione medesima o dei singoli soci;

Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio direttivo saranno comunicate al socio che potrà presentare le sue controdeduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento delle predetta comunicazione.

La quota o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo III

Organi e cariche dell’Associazione

Articolo 7

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

1. il Consiglio direttivo;

2. il Presidente ed il Vice presidente;

3. il Tesoriere;

4. il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l’esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberate dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 8

L’Assemblea generale dei Soci

L’Assemblea generale dei soci è convocata da parte del Presidente almeno una volta l’anno entro il 31 marzo.

L’Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno.

L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci, con avviso personale scritto ovvero a mezzo posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Tale avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione, e l’elenco degli argomenti da trattare.

Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci. Quelli tenuti ai versamenti non possono partecipare se non sono in regola con i versamenti stessi. I soci possono delegare a partecipare alle Assemblee e ad esercitare il diritto di voto un proprio rappresentante o un altro socio. Ogni socio o rappresentante non può detenere più di due deleghe.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza dal Vice – Presidente o, in caso di assenza anche di questi, dal Socio Fondatore più anziano di età.

Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell’Assemblea è il segretario dell’Associazione e, in caso di sua assenza, un socio nominato dall’Assemblea stessa..

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente.

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati a tutti i soci.

L’Assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 9

Assemblea Ordinaria dei Soci

L’Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) delibera, su proposta dal Consiglio direttivo, la tassa di iscrizione e le quote associative, le eventuali quote straordinarie nonché gli eventuali rimborsi spesa;

c) delibera su tutti gli altri argomenti all’ordine del giorno.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei soci.

L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Articolo 10

Assemblea Straordinaria dei Soci

L’Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche allo statuto;

b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 11

Consiglio Direttivo

Al Consiglio direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione.

Spetta, tra l’altro, al Consiglio direttivo:

a) l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

b) fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l’esecuzione stessa;

c) decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;

d) l’obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e curarne la trasmissione all’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione, ponendo il bilancio a disposizione dei soci presso la sede sociale già prima di emettere la convocazione dell’assemblea che lo dovrà approvare;

e) deliberare sull’ammissione di nuovi soci;

f) deliberare sull’esclusione dei soci;

g) proporre all’Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto dell’Associazione;

h) proporre all’Assemblea le delibere in materia di, tassa d’iscrizione, di quote associative, di quote straordinarie nonché di eventuali rimborsi spesa;

i) deliberare ogni altro atto di amministrazione;

j) conferire e revocare procure;

k) nominare un segretario nonché un tesoriere;

Il Consiglio direttivo è composto da n° 6 consiglieri, con possibilità di riconferma, e dura in carica per un triennio. Il Consiglio direttivo eletto per la prima volta in sede di costituzione resterà in carica per il primo quinquennio. Se uno o più membri del Consiglio direttivo vengono a mancare nel corso del loro mandato, l’assemblea provvederà a sostituirli con apposita deliberazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio direttivo avviene mediante posta elettronica ovvero fax da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di legittimo impedimento, dal Vice – Presidente, in caso di assenza di questi, dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, tra i quali il Presidente e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale quello del Presidente, in caso di Suo legittimo impedimento del Vice – Presidente, in caso di assenza anche di questi, quello del consigliere più anziano.

Articolo 12

Presidente e Vice – Presidente

Il Presidente dell’Associazione viene scelto tra i soci fondatori.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma.

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee dei soci nonché le riunioni del Consiglio direttivo.

Al Presidente spetta, inoltre, l’esecuzione di tutte le deliberazioni degli organi associativi, sulla base dei poteri conferiti dal Consiglio direttivo.

Il Vice – Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può provvedere a mantenere i contatti con le altre organizzazioni anche a livello internazionale. Il Vice – Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, e la carica è assunta a rotazione tra i componenti del Consiglio Direttivo che non rivestano altre cariche all’interno dello stesso Consiglio.

Articolo 13

Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio direttivo e scelti tra i suoi componenti. Rimangono in carica per due anni dalla data di nomina, con possibilità di riconferma.

Il Segretario:

a) partecipa senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio direttivo, provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente i relativi verbali;

b) raccoglie e conserva tutti i documenti ed i verbali delle assemblee e delle riunioni dell’Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell’Associazione;

Il Tesoriere provvede alla gestione economico – finanziaria dell’Associazione. In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro, all’incasso della tassa di iscrizione e di tutte le quote associative dando, inoltre, esecuzione ai pagamenti a carico dell’Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio direttivo.

A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un deposito a risparmio e/o un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all’Associazione depositando la firma del Tesoriere. Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto deposito e/o conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

Titolo IV

Quote Associative – Patrimonio ed Esercizio

Articolo 14

Quote Associative

I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento delle seguenti quote associative:

a) quota di adesione, distinta tra soci fondatori e soci ordinari, fissata nell’atto costitutivo, salvo eventuale successivo aggiornamento deliberato dall’Assemblea dei soci,;

b) quota associativa, quota associativa, deliberata annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo; tale quota non può superare l’entità della quota di adesione;

c) quota straordinaria, può essere fissata, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo in relazione a particolari necessità dell’Associazione.

La quota associativa dovrà essere versata entro il 1° marzo dell’anno di riferimento.

Articolo 15

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote associative di cui al precedente articolo 14;

b) da ogni bene che diverrà di proprietà dell’Associazione;

c) da eventuali proventi per prestazione di servizi vari a soci o a terzi;

d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate.

In ogni caso è fatto divieto di distribuire o ripartire agli associati in alcun modo, diretto o indiretto, eventuali utili, avanzi, fondi, riserve o capitale, nel corso della vita dell’associazione, salvo diversamente imposto dalla legge.

Articolo 16

Esercizio

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell’esercizio dovrà essere approvato ciascun anno dall’Assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Titolo V

Scioglimento dell’Associazione e disposizioni generali

Articolo 17

Delibera di scioglimento e liquidazione

L’eventuale scioglimento dell’Associazione anticipato è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio rimanente dell’Associazione, una volta effettuato il pagamento delle passività, sarà devoluto ad altra Associazione che abbia finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui al co. 190 della L. 23.12.1996 n° 662, salvo altre diverse disposizioni di legge.

Articolo 18

Disposizioni generali

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.