mercoledì, Maggio 07, 2025 Anno XXI


Lega calcio serie Ada legaseriea.it

Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma Ruediger, in particolare effettuati al 3° e al 24° del primo tempo ed al 26° del secondo tempo (nonostante, in questo ultimo caso, la previa diffusione di un apposito annuncio pubblico);

considerato che in base alla relazione suddetta non è possibile evincere il numero anche approssimativo e/o in percentuale dei sostenitori che hanno intonato il coro, né è possibile stabilire che la percezione reale del fenomeno abbia riguardato l’intero impianto o comunque parte assolutamente prevalente dello stesso;

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. Lazio.

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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, intonato per circa venti secondi, un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.