domenica, Maggio 19, 2024 Anno XXI


da legaseriea.it

lega calcio serie AL’Alta Corte di Giustizia ha respinto il ricorso presentato il 15 febbraio 2014 dalla A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell’esecuzione, l’annullamento e comunque la riforma/revisione della decisione con cui il Giudice Sportivo aveva comminato alla società ricorrente l’ammenda di euro 50.000, con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione della sanzione comminata con provvedimento del 21 ottobre 2013 (CU 63).

Inoltre, l’Alta Corte ha respinto l’istanza cautelare urgente proposta dalla società A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell’esecuzione, l’annullamento e comunque la riforma/revisione della decisione con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l’ammenda di euro 80.000 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori, ex art. 18, lett. e), GCS.