giovedì, Maggio 22, 2025 Anno XXI


da figc.it

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Federazione Italiana Giuoco CalcioRICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA SOCIETÀ A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

– AMMENDA DI € 80.000,00;
– OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “DISTINTI SUD” PRIVO DI SPETTATORI,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/SAMPDORIA DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento di urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma riduce la sanzione pecuniaria inflitta ad € 50.000,00. Conferma per il resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.