giovedì, Maggio 02, 2024 Anno XXI


Il destinatario del Daspo può partecipare alla manifestazione dei supporter della squadra del cuore contro la sospensione della partita. Il divieto di avvicinarsi allo stadio, infatti, non vale se la partita non si gioca.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza 3713/2014, annullando senza rinvio la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Milano ad un tifoso per aver partecipato ad un corteo che dallo stadio Meazza raggiungeva varie zone della città, tra cui la sede RAI di Corso Sempione, manifestando contro la sospensione di Inter Lazio, nel novembre del 2007.
La Corte comincia col ricordare che il fine perseguito dalla norma è quello “della sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive e non anche in occasione di una qualsivoglia manifestazione collegata all’attività sportiva” ( Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 28 gennaio 2014 n. 3713)
[Fonte: Mediterranews]

Per Corederoma
Paolo Nasuto