Categorie Virgolettato Scritto da Lucky Luke lunedì, 21 Ottobre alle ore 07:11
da legaseriea.it
osserva: le dettagliate relazioni dei Collaboratori della Procura federale documentano, senza la necessità di ulteriore approfondimento, che nelle circostanze segnalate gruppi di sostenitori delle soc. Roma, Milan, Torino ed Inter hanno intonato cori che, sia pure con marginali variazioni, sono connotati sia da un’evidente intenzionalità discriminatoria sia da quella rilevante “dimensione e percepibilità” che la norma di riferimento (art. 11 n. 3 CGS, novellato dal provvedimento del Consiglio federale di cui al CU N. 84/A del 16/10/2013) pone quale condizione della sanzionabilità di ogni manifestazione discriminatoria (territoriale ovvero di altra natura). P.Q.M. Visti gli artt. 11, n. 3, 18, n. 1 lettera e) e 16, n. 2bis CGS, delibera di sanzionare la Soc. ROMA con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori; Dispone che l’esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione. Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori (prima dell’inizio della gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi) nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero ospedaliero per uno di quest’ultimi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. |
