lunedì, Maggio 12, 2025 Anno XXI


da legaseriea.it

Lega CalcioIl Giudice Sportivo,
letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Roma – Soc. Napoli ove, tra l’altro, si riferisce che “ i sostenitori della Società Roma scandivano il coro – lavali, lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco – nelle seguenti occasioni ed in maniera sempre udibile dal centro del campo: alle ore 19,20; 19,28; 19,50; 19,55; 20,26; 20,36; 20,45 e 20,47 dal settore Curva Nord; alle ore 19,28; 20,13; 20,45 e al 30° del secondo tempo dal settore Curva Sud: sempre i sostenitori della Roma, dai settori Curva Sud e Curva Nord alle ore 20,38 scandivano in maniera udibile dal centro del campo il coro – Napoli m…., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera”. In ripetute occasioni la tifoseria napoletana rispondeva con cori “Romani b……. -”;

osserva:

le dettagliate relazioni dei Collaboratori della Procura federale documentano, senza la necessità di ulteriore approfondimento, che nelle circostanze segnalate gruppi di sostenitori delle soc. Roma, Milan, Torino ed Inter hanno intonato cori che, sia pure con marginali variazioni, sono connotati sia da un’evidente intenzionalità discriminatoria sia da quella rilevante “dimensione e percepibilità” che la norma di riferimento (art. 11 n. 3 CGS, novellato dal provvedimento del Consiglio federale di cui al CU N. 84/A del 16/10/2013) pone quale condizione della sanzionabilità di ogni manifestazione discriminatoria (territoriale ovvero di altra natura).
Di tale deprecabile comportamento dei propri sostenitori le Soc. Roma, Milan, Torino ed Inter devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, nella misura indicata, quale minimo edittale, con una sorta di automatismo sanzionatorio, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, con la precisazione che per la Soc. Torino trattasi di “prima violazione”, mentre per le altre società trattasi di violazione successiva alla prima (cfr. CU n. 220 del 20/5/2013, n. 42 del 17/9/2013 e n. 63/174 47 del 23/9/2013; con riferimento per la Soc. Roma a quanto disposto dall’art. 21 n. 2 CGS in tema di recidiva).
Questo Giudice ritiene equo predisporre, nei confronti delle società sopra indicate, la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni alle condizione di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione.
Per quanto attiene, infine, ai cori riferiti ai sostenitori delle Soc. Napoli e Soc. Udinese, questo giudice ritiene che debbano essere considerati “soltanto” dei beceri insulti, privi di quella specifica connotazione discriminatoria rilevante ex art. 11 CGS.

P.Q.M.

Visti gli artt. 11, n. 3, 18, n. 1 lettera e) e 16, n. 2bis CGS, delibera di sanzionare la Soc. ROMA con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;

Dispone che l’esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.


Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori (prima dell’inizio della gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi) nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero ospedaliero per uno di quest’ultimi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.