LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO: CURVA SUD CHIUSA PER UN TURNO
Categorie FaceBookScritto da Paolo Nasutomartedì, 24 Settembre alle ore 12:46
Dopo il delirio della lotta al razzismo, in cui qualsiasi espressione verbale può essere tacciata come tale, adesso abbiamo fatto un salto avanti. La “discriminazione territoriale”, salita alla ribalta in tempi recenti, è assurta a nuovo tormentone della Santa Ipocrita Inquisizione di Torquemada Tosel. Qualsiasi coro del tipo “Squadra X vaffanculo” è discriminazione territoriale, secondo i loro criteri assurdi. Peccato però che poi loro facciano stessa, e forse anche peggiore, discriminazione territoriale quando vietano l’acquisto dei biglietti a tifosi di una data zona geografica. Senza contare il razzismo del caro-biglietti selettivo, per tagliare fuori dagli stadi la “working class” sulla falsariga di quanto avvenuto in Inghilterra.
Fate veramente schifo, voi la vostra ipocrisia e la viscida abilità della vostra lingua che, con la stessa maestria con cui lecca deretani, continua a vendere all’opinione pubblica la balla che la gente, le famiglie non vanno più allo stadio per la violenza. La vera violenza è la vostra, non c’è violenza peggiore della vostra prostituzione intellettuale e dello stupro mentale che commettete giorno per giorno ai danni di chi ama il calcio o dei semplici cittadini che circuite con le vostre idiozie per dirottarli dallo stadio alla poltrona allo scopo di arricchire i vostri padroni delle televisioni.
milan-psvAttraverso il sito della Lega di Serie A sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quarta giornata di campionato.
SOCIETA’:
Obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “secondo anello blu” privo di spettatori: alla Soc. MILAN per avere alcuni suoi sostenitori, collocati in un settore dello stadio denominato “secondo anello blu”, in tre circostanze (prima dell’inizio della gara, all’ingresso delle squadre in campo ed al 19° del secondo tempo) indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria un coro insultante, espressivo d
i discriminazione per origine territoriale (artt. 11, numeri 1 e 3 e 18, comma 1 lettera e) CGS); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
[Fonte: Tuttomercatoweb]