lunedì, Maggio 20, 2024 Anno XXI


da coni.it

CONIL’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2012 presentato, in data 20 dicembre 2012, dalla società Cagliari Calcio s.p.a. contro la FIGC e nei confronti della A.S. Roma s.p.a. per l’annullamento della decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC (pubblicata sul C.U. n. 94/CGF del 20 novembre 2012), con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla Società Cagliari Calcio per l’impugnazione del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale c/o LNP Serie A, avente ad oggetto la sanzione della perdita con il punteggio di 0 a 3 della gara Cagliari – Roma (23 settembre 2012), del campionato nazionale di Serie A, nonché di quest’ultimo provvedimento, adottato con C.U. n. 51 del 24 settembre 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e discendente.

RESPINGE il ricorso;

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in motivazione.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 18 marzo 2013.