Categorie FaceBookScritto da Paolo Nasutovenerdì, 5 Ottobre alle ore 02:21
In ordine alla vicenda dei tifosi della Fiorentina, avvisati dell’inizio del procedimento amministrativo che potrebbe portare all’emissione del d.a.spo. in
quanto ritenuti soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, e ciò per essere entrati nel secondo anello dello stadio G. Meazza con il biglietto ma senza essere in possesso della tessera del tifoso, è bene precisare quanto segue, vista l’enorme confusione normativa e regolamentare:
In base a quanto sempre evidenziato dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, la tessera del tifoso è indispensabile per poter acquistare un biglietto per il settore ospiti o per le altre aree dello stadio che il G.O.S. (Gruppo operativo sicurezza) può indicare volta per volta.
Ciò è anche scritto chiaramente nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21.06.2011 dalla Lega Serie A, di Serie B, Lega Pro, C.O.N.I.., F.I.G.C. e Ministero dell’Interno.
Tale Protocollo nulla disponeva se non che per andare nel settore ospiti era necessaria la tessera del tifoso e che eventuali altre limitazioni dovevano essere disposte dalle Autorità di Pubblica Sicurezza (leggasi, il prefetto del luogo ove si disputa la partita), sicché con la determinazione n. 26 del 30.05.2012, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dopo aver verificato che i prefetti erano costretti ad un superlavoro per dover fare volta per volta decreti che impedivano la vendita dei biglietti ai residenti nella Regione da cui originava la trasferta, dava le seguenti indicazioni per la stagione 2012/13:
Punto 2. “I biglietti per i posti destinati ai sostenitori della squadra ospite (“Settore ospiti” e/o altre zone dello stadio individuate in sede di GOS) potranno essere venduti ai possessori della tessera del tifoso.
Sono esclusi dalla vendita i tifosi non fidelizzati residenti nella regione che origina la trasferta. Tale misura potrà essere applicata alla provincia, in caso di squadre della medesima regione, ovvero al comune, in caso di squadre della medesima provincia. Eventuali ulteriori limitazioni/modifiche potranno essere determinate dall’Osservatorio, su proposta del GOS, per gli incontri ai quali è assegnato un elevato indice di rischio”.
La sanzione prevista dalla medesima Determinazione per il caso di biglietti rilasciati in modo non conforme, è prevista al punto 4.: “I biglietti posti in vendita in violazione della normativa di settore e/o della presente determinazione devono intendersi inutilizzabili da parte degli acquirenti/possessori e pertanto non potranno consentire l’accesso all’impianto”.
cfr.: http://www.osservatoriosport.interno.it/allegati/determinazioni/2012/osservatorio_26.pdf
A seguito di tale determinazione, il cui secondo capoverso poteva essere maggiormente esplicativo (e quantunque l’Osservatorio sia organismo deputato a dare pareri, anche se ormai si comporta da legislatore, cfr. art. 1 octies L. 24 aprile 2003 n. 88), dalla stagione 2012/13 la Società ospitante non pone in vendita tagliandi di accesso per settori dello stadio diversi dal settore ospiti – a prescindere da limitazioni prefettizie – qualora il richiedente sia residente nella Regione di provenienza della società ospitata, a meno che – ovviamente – non sia in possesso della tessera del tifoso della squadra di casa.
Per tale ragione, in un Inter/Fiorentina qualsiasi, a un tifoso interista toscano non in possesso della tessera del tifoso dell’Inter non possono essere venduti biglietti per i settori diversi da quelli “ospiti”, ne’ ovviamente, potrà recarsi nel settore ospiti perché sprovvisto della tessera del tifoso “Orgoglio Viola”.
Parimenti, a un tifoso della Fiorentina residente in Toscana non possono essere venduti tagliandi per altri settori e per andare in quello ospiti necessita della tessera del tifoso.
Un tifoso della Fiorentina residente in Liguria, o nelle Marche o in qualsiasi altra regione d’Italia, invece, anche se sprovvisto di tessera del tifoso può recarsi in qualunque settore, eccezion fatta per quello ospiti e quindi, solitamente, in mezzo ai tifosi della squadra antagonista.
Evidentemente, quindi, un tifoso della Fiorentina residente a Pescia Romana (Lazio) non può portare problemi di ordine pubblico e non è intrinsecamente pericoloso, mentre un tifoso della Fiorentina residente a Pescia Fiorentina (Toscana, 8,9 km. di distanza da Pescia Romana) è potenzialmente pericoloso, ma tant’è.
Altrettanto evidentemente, poi, un tifoso viola residente nel Lazio deve sedersi in mezzo ai tifosi interisti per non correre rischi, invece di poter entrare nel settore ospiti sol perché non ha l’amata carta di debito gigliata, ma tant’è anche per questo e lasciamo da parte le polemiche, anche perché nella prassi poi accade, e questo i media non lo sanno e/o non lo dicono, che il più delle volte il dirigente dell’ordine pubblico consente al tifoso viola di Pescia Romana in trasferta di fare ingresso nel settore ospiti, anche se sprovvisto della tessera del tifoso, onde evitare problemi per l’ordine pubblico, con buona pace dei principi fissati con protocolli e determinazioni.
La fonte del divieto per i tifosi viola di trovarsi in quel del secondo anello di Milano risiede esclusivamente, quindi, nella Determinazione n. 26/2012, recepita dal Regolamento d’uso dello Stadio G. Meazza.
Aprendo un inciso, tale determinazione – peraltro discutibile giuridicamente, poiché c’è da chiedersi come possa una società di diritto privato quale Ferrovie dello Stato S.p.A., che siede nell’Osservatorio, limitare la libertà individuale di un soggetto terzo – sembra dimenticare come non sia stato (ancora) abrogato l’art. 3 della Costituzione – perno democratico della nostra Repubblica – che pontifica sull’uguaglianza di tutti i cittadini avanti alla legge, senza alcuna distinzione
Ma non complichiamoci troppo la vita e andiamo oltre per fare il punto definitivo della questione: nella stagione 2012/13, a prescindere da precisi e specifici profili di rischio per ciascuna partita (e perciò anche per partite in cui, ad esempio, le tifoserie sono gemellate) le società applicano le regole della Determinazione n. 26/2012 e non vendono biglietti per altri settori dello stadio ai residenti nella Regione da cui origina la trasferta.
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È quindi evidente, per venire al caso di specie, che per la partita Inter/Fiorentina disputata il 30.09.2012:
a) la Banca Popolare di Milano e altri rivenditori non potevano vendere ai tifosi residenti in Toscana titoli di accesso per la partita Inter/Fiorentina e dovrebbe essergli revocata la licenza di vendita, così come avviene alle tabaccherie che commettono errori simili;
b) così facendo, hanno indotto in errore i tifosi della Fiorentina che hanno acquistato i biglietti per il secondo anello dello Stadio G. Meazza (e del resto il discorso che seguirà non cambierebbe neppure se fossero stati consapevoli dell’errore del rivenditore);
c) quei biglietti, ai sensi della Determinazione n. 26/2012, erano quindi invalidi e non potevano consentire l’accesso;
d) gli stewards non hanno verificato – come avrebbero dovuto fare – la legittimità dei titoli con cui i tifosi sono entrati, visto che dovevano inibirgli l’accesso una volta verificato il documento di identità;
e) l’art. 1 septies della legge 24 aprile 2003 n. 88, così come modificato dalla Legge Pisanu n. 210/2005 disciplina cosa accade in questi casi:
comma 1): “l’accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d’uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di cui all’art. 1-octies”;
comma 2): “Chiunque, fuori dai casi di cui all’articolo 1-quinquies, comma 7 (vale a dire chi entra senza biglietto, n.d.r.), entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
La sanzione può esser aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.
Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
Traduciamo dal “legalese” ed andiamo alle conseguenze giuridiche:
a) si è in presenza, nel caso in questione, di una violazione del Regolamento d’uso dello stadio G. Meazza, per essere i tifosi viola entrati con un titolo invalido: peraltro ci sarebbe anche da discutere al riguardo visto che sia la Banca ha rilasciato il titolo sia, soprattutto, gli stewards hanno consentito l’ingresso quando il loro preciso compito è quello di verificare, oltre al titolo di accesso, anche le generalità del soggetto che entra allo stadio;
b) al limite, quindi, i tifosi possono essere sanzionati con una multa amministrativa da 100 a 500 euro, opponibile al Prefetto per le ragioni esposte al punto a);
c) solo nel caso in cui un tifoso commetta per due volte nella stessa stagione sportiva la medesima violazione, gli può essere applicato il d.a.spo. da tre mesi a due anni.
Solo quale chiosa finale, si ricorda come il d.a.spo. sia una misura applicabile nei confronti di soggetti che si siano mostrati pericolosi per l’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, trattandosi di una misura di prevenzione e ciò in quanto gli stessi hanno commesso un reato ovvero, pur senza averlo commesso, abbiano posto in pericolo la sicurezza pubblica.
È quindi il caso di ricordare ancora una volta come i tifosi della Fiorentina siano entrati con un biglietto loro regolarmente rilasciato da rivenditori autorizzati, che all’atto del rilascio hanno riferito come non vi fosse alcuna disposizione limitativa al riguardo, ed anche come gli stewards nulla abbiano detto loro al momento dell’ingresso e come, una volta entrati, abbiano potuto seguire la partita nella assoluta tranquillità degli altri tifosi e nel più puro spirito sportivo che ha visto tifosi di squadre diverse stare civilmente fianco a fianco senza alcun pericolo per l’ordine pubblico, come del resto è possibile vedere dalle foto diffuse sul web da un giornalista tedesco che era insieme ai suddetti tifosi e che si è reso ovviamente disponibile a testimoniare (http://www.altravita.com/ohne-tessera-del-tifoso-im-san-siro.php)
Nel caso di specie, dunque, il d.a.spo. non è applicabile.