domenica, Luglio 06, 2025 Anno XXI


Ieri alle ore 10:30, presso lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Milli, in Lecce via F. Milizia 51, si è tenuta una conferenza stampa avente ad oggetto singolari vicende giudiziarie di alcuni tifosi del Lecce che li coinvolgono da un incontro di calcio Vicenza-Lecce del 23 maggio 2010 sino ad oggi. Questo il comunicato diffuso dallo stesso legale.

Avvocato, non ho fatto niente!

Questa è la tipica frase profferita dai clienti al momento del primo contatto con il legale di fiducia.
Mai come questa volta i protagonisti della triste vicenda, loro malgrado, “non avevano davvero fatto niente” ma si sono visti attinti da una misura di prevenzione della durata di 5 anni gravata dall’obbligo di presentazione innanzi alle Forze dell’Ordine.
Parliamo di quanto è accaduto in Vicenza-Lecce del 23 maggio 2010 allorchè , in un clima festaiolo per la quasi raggiunta promozione in serie A, oltre 2000 tifosi leccesi invasero pacificamente lo stadio “Menti” di Vicenza e ,tra costoro, anche 22 sfortunati ragazzi tifosi provenienti dal Salento.
Giunti a 13 Km dallo stadio di Vicenza, venivano fermati insieme alla carovana di auto dei tifosi giallorossi e perquisiti individualmente senza alcun problema e di seguito fatti salire su un bus-navetta di linea che era pronto a trasferirli allo stadio.
La solerzia di un funzionario di polizia imponeva loro di scendere e di permettere il controllo dei pulmini parcati nell’area di servizio ove venivano rinvenute fumogeni e materiale pirotecnico in due distinte borse a bordo del primo e del secondo mezzo ( ma che non erano stati trasportati sul bus diretto allo stadio).
Da subito la detenzione dei fumogeni veniva attribuita a 6 dei 28 ragazzi che , riconosciuta la loro esclusiva responsabilità, sottoscrivevano apposito verbale di sequestro.
Davvero inspiegabilmente venivano denunciati tutti gli occupanti dei due pulmini e a nulla valevano le civili rimostranze dei 22 ragazzi che venivano sottoposti a DASPO per ben 5 anni e con l’obbligo di firma.
Vale la pena evidenziare che molti di questi ragazzi ( provenienti dai piu’ disparati luoghi del Salento) avevano acquisito la prenotazione del posto via internet e pertanto non si conoscevano tra loro.
Tale ulteriore prescrizione afflittiva dell’obbligo di firma veniva convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza ( in verità i 28 provvedimenti venivano emessi da 3 diversi Giudici) che desumevano in astratto la pericolosità dei singoli soggetti senza darne conto in concreto nella motivazione del provvedimento reso.
Tuttavia risultava che

• I 22 ragazzi estranei ai fatti da subito non sono stati iscritti nel registro notizie di reato e di fatto non risultavano essere indagati per alcun reato dal Pubblico Ministero Dr.ssa De Munari
• Al momento dei fatti ( e tuttora) non avevano precedenti penali né carichi pendenti quindi erano assolutamente incensurati
• Non avevano posto in essere alcuna condotta concomitante o susseguente i fatti sopra narrati che potesse far desumere una loro minima pericolosità

Cio’ nonostante i tre Giudici , al contrario di quello dei Minorenni che non aveva convalidato aveva argomentato sul punto , avevano confermato l’obbligo di presentarsi ogni domenica per porre la firma sul registro di polizia , nonostante fosse evidente che il procedimento in questione fosse contrassegnato “ n.707/2010 Registro Atti non costituenti notizie di reato” .
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto adito , nelle more, accoglieva i motivi di doglianza dei ragazzi ( ignari ancora di non essere stati indagati) e annullava il daspo in tutto il territorio nazionale ad eccezione per gli incontri del Lecce calcio.
Essendo la Giustizia Amministrativa in materia assai difficilmente accessibile per ragazzi in condizioni economiche certamente non floride (studenti e lavoratori) , si decideva di non ricorrere in Appello presso il competente Consiglio di Stato a Roma ma di sollecitare invece il Pubblico Ministero a richiedere l’archiviazione in sede penale.
Occorre evidenziare che nell’istruttoria in sede amministrativa si poteva “apprezzare” che il Sig. Questore di Vicenza , invocando la conferma dell’atto impugnato per il tramite della costituita Avvocatura dello Stato, faceva menzione e addirittura allegava i provvedimenti dei vari Gip ove si evinceva che i ragazzi non fossero mai stati indagati.
Per eccesso di scrupolo si provvedeva a raggiungere Vicenza ove si richiedevano ed ottenevano presso la Procura della Repubblica i certificati ex art.335 c.p.p. che provavano , una volte per tutte , come i tifosi salentini in questione non fossero mai stati iscritti presso il registro indagati della Procura di Vicenza e contestualmente si depositava in data 8 giugno 2011 istanza motivata di revoca al Questore di Vicenza con allegati tutti i documenti idonei al fine di eliminare tale peso giudiziario.
Nulla accadeva per quasi 4 mesi e intanto i ragazzi continuavano a sottoporsi alla gogna della firma in ogni gara del Lecce anche nella canicola estiva.
Cio’ fino a quando , svegliato dal torpore a causa di nuova istanza intanto pervenutagli, il Questore di Vicenza ( peraltro diverso da quello che aveva emanato l’atto di daspo) davvero inaspettatamente confermava la durata del daspo per gli interi 5 anni riducendo solo l’obbligo di firma ad un anno e mezzo ricollegando la propria decisione in autotutela ad altro provvedimento emesso dal Gip di Vicenza che in data 20 giugno 2011 , a seguito di intervento della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio l’ordinanza di convalida dell’anno precedente,aveva intanto rideterminata la portata dell’obbligo di firma nella misura innanzi riferita , di fatto eliminandola in quanto avente scadenza tra il fine novembre e gli inizi di dicembre 2011.
A tal punto valgano alcune ovvie considerazioni.
Mentre il Gip in questione aveva deciso di eliminare la prescrizione della “firma” ( e poteva fare solo questo nei limiti della propria competenza), il Sig. Questore di Vicenza avrebbe potuto ( ma ha evitato di farlo) ridurre egualmente anche la portata del daspo.
E non si riesce a comprendere il perché.
Tale notizia lasciava di stucco tutti i ragazzi colpiti a questo punto da un ingiusto provvedimento di prevenzione senza aver commesso fatti-reato , né aver avuto precedenti penali o di polizia e , soprattutto, aver scontato , ancora piu’ ingiustamente , l’obbligo di firma per un anno e mezzo.
Non è un caso che sempre il Gip di Vicenza , melius reperpensa , aveva , evidentemente alla luce del provvedimento della Suprema Corte e valutando stavolta l’assoluta incensuratezza formale e sostanziale dei ragazzi ( “ed infatti fa riferimento a “denunciati” e non ad “indagati”), ripara a quanto erroneamente aveva deciso nel giugno del 2010 nei confronti di ragazzi che allora definiva “giunti dalle propaggini meridionali dello Stato” e formula un giudizio di recuperata positività in relazione alla insussistenza della loro pericolosità sociale se vero che elimina in sostanza il residuo di ben tre anni e mezzo di obbligo di firma da scontare!
Si conclude amaramente evidenziando che il Questore di Vicenza non avverte l’esigenza di compiere un atto di Giustizia eliminando la misura di prevenzione oramai vessatoria e forzatamente limitativa della Libertà di un Uomo che” non aveva fatto niente”.
Ci si augura che a questo punto la pubblica opinione sappia soffermare l’attenzione, anche solo per un attimo, a quanto sta accadendo costantemente alla tifoseria salentina evidenziando che solo domenica passata in occasione di Lazio–Roma il Questore della Capitale , Dott. Tagliente, già noto ai tifosi leccesi per analoghi fatti , nei confronti di due tifosi romani denunciati perché trovati personalmente in possesso di fumogeni ha emesso daspo della portata di anni due.
Ogni commento appare superfluo.

Qualcuno voglia si adoperi affinchè possa essere non fatta ma resa Giustizia in favore di questi Ragazzi.

Avv. Giuseppe Milli

Sport People.

Per Corederoma

Paolo Nasuto