da forzaroma.info
La manifestazione in Via Gregorio Allegri non ci sarà. L’idea di andare a manifestare, partita dai social network, blog e siti internet non potrà essere realizzata a causa della mancanza di un organizzatore che si assuma la responsabilità.
Come prevede infatti la Costituzione italiana (art. 17 e art. 18 del r.d. 18/6/1937, n.773) i promotori delle riunioni in luogo pubblico (manifestazioni) devono dare preavviso almeno tre giorni prima, al Questore.
Dato che questo non è accaduto, la manifestazione a Via Gregorio Allegri non è stata autorizzata, i contravventori, come prevede il decreto, sono passibili di un ammenda o all’arresto fino ad un anno.
Queste le parole di Mario Corsi in merito, convocato informalmente dalla questura di Roma: “La Questura di Roma, sentendo alla radio la possibilità di una manifestazione in Via Allegri, ci ha convocato informalmente, motivando con il fatto che Te la do io Tokyo è il programma più ascoltato, per chiedere delle delucidazioni. Quando mi sono recato in questura mi hanno informato che i promotori non hanno richiesto l’autorizzazione e questo la rende una manifestazione non autorizzata e illegale. Chi si presenta in Via Allegri si assume il pericolo di partecipare a una manifestazione illegale, non autorizzata e sarà denunciato. Inoltre hanno aggiunto che l’articolo comparso su “Il Tempo”, a firma di Alessandro Austini riguardo a un possibile collegamento tra il fatto delle bombe carta e questo evento, ha inasprito il clima ed alzato la tensione. La manifestazione comunque, per motivi di ordine pubblico (un numero troppo alto di persone da riunire in Via Allegri ndr.), non sarebbe stata mai autorizzata.
La questura, nonostante questo, sarebbe tutt’ora disposta a dare autorizzazione alla manifestazione nel caso in cui i partecipanti non fossero stati più di 300 e qualcuno si fosse assunto la responsabilità di garantire: durata e luogo della manifestazione, numero di persone e il carattere assolutamente pacifico della manifestazione”.
ARTICOLO 17 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18 del r.d. 18/6/1937, n.773
TITOLO II
Disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo I – Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici
18. (art. 17 T.U. 1926). – I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a 800.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell’autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire 400.000 a 800.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
Gianluca Lengua
|